La regolarizzazione spontanea dell’IVA in Italia: l’istituto del ravvedimento operoso

Come ridurre le sanzioni applicabili ad eventuali inadempimenti IVA attraverso la regolarizzazione spontanea.


Che cos'è il ravvedimento operoso?

Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del Dlgs. n. 472/1997, è un istituto atto ad incentivare la regolarizzazione spontanea di eventuali inadempimenti fiscali da parte dei contribuenti. Il contribuente che sia incorso in irregolarità tributarie ha la possibilità di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti di imposte e altri inadempimenti, beneficiando di una riduzione delle sanzioni. La principale condizione per poter usufruire di questo strumento è che non siano stati notificati atti di liquidazione o di accertamento in relazione alle irregolarità oggetto di ravvedimento, ivi comprese eventuali comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni.

La regolarizzazione deve avvenire attraverso il pagamento spontaneo i) dell’imposta eventualmente dovuta, ii) della sanzione ridotta e iii) degli interessi maturati fra il giorno in cui il pagamento era originariamente dovuto e il giorno in cui è stato effettuato. Gli interessi devono essere calcolati sulla base del tasso legale annuo. In caso di omessa dichiarazione, sarà necessario procedere all’invio telematico della stessa, al fine di poter accedere al ravvedimento (sempre che la dichiarazione in questione sia “ravvedibile”).

La riduzione della sanzione dipende dall’entità del ritardo. Questo significa che l’ordinamento italiano ha previsto diversi scaglioni temporali e che la riduzione della sanzione è tanto maggiore quanto più breve è il tempo intercorso fra la violazione tributaria e la regolarizzazione mediante ravvedimento.

Le tipologie del ravvedimento

Gli scaglioni previsti dall’ordinamento Italiano sono i seguenti:

  • Sanzione ridotta a 1/10 della ordinaria, in caso di mancati pagamenti che vengono effettuati entro 30 giorni dalla scadenza originale.
  • Sanzione ridotta a 1/9 della minima, quando la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza originale.
  • Sanzione ridotta a 1/8 della minima, quando la regolarizzazione avviene entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un anno dalla violazione per i casi in cui non è prevista dichiarazione periodica).
  • Sanzione ridotta a 1/7 della minima, quando la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (oppure entro due anni dalla violazione per i casi in cui non è prevista dichiarazione periodica).
  • Sanzione ridotta a 1/6 della minima, quando il ravvedimento avviene oltre la scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione (oppure oltre due anni dalla violazione per i casi in cui non è prevista dichiarazione periodica).
  • Sanzione ridotta a 1/5 della minima, quando il ravvedimento avviene successivamente alla contestazione della violazione (con alcune eccezioni).
  • Sanzione ridotta a 1/10 della minima prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza originale, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata entro 30 giorni dalla scadenza originale.
  • Bisogna inoltre tenere conto che il Dlgs. n. 158/2015 prevede che, in caso di versamenti tardivi effettuati entro 90 giorni dalla scadenza originaria, la sanzione ordinaria sia ridotta alla metà, passando quindi dal 30% al 15%. Inoltre, in caso di versamenti tardivi effettuati entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, è prevista un’ulteriore riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%). Da segnalare infine che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato diverse circolari e risoluzioni inerenti la possibilità e le modalità di ravvedimento per alcuni specifici inadempimenti. 

Come effettuare il pagamento?

Ai fini del ravvedimento operoso, il pagamento di imposta, sanzioni ridotte e interessi deve avvenire in un’unica soluzione attraverso il modello F24 o, nel caso di contribuenti non residenti che si avvalgano di questa possibilità, attraverso procedura TARGET (bonifico bancario da un conto corrente estero). In entrambi i casi sarà necessario indicare i differenti importi e rispettivi codici tributo (in caso di pagamenti TARGET questi dovranno essere indicati nella causale del pagamento). Ad esempio, in caso di tardivo pagamento dell’IVA di Luglio, sarà necessario indicare i seguenti codici tributo: 6007 (Versamento IVA mensile Luglio), 8904 (Sanzione pecuniaria IVA), 1991 (Interessi sul ravvedimento IVA).

 

Bisogno di assistenza?

Per qualsiasi domanda in merito al ravvedimento operoso, alla sua applicabilità al vostro specifico caso e al calcolo degli importi da regolarizzare, non esitate a contattarci. Oltre all’Italia, il nostro team ha grande esperienza in procedure di mitigazione di sanzioni in tutti i Paesi europei, di conseguenza saremo in grado di fornire assistenza per situazioni simili in altre giurisdizioni. 

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