Rimborso IVA Unione Europea

Recuperare il credito IVA attraverso la dichiarazione IVA o effettuare una richiesta di rimborso separata?


In generale l’IVA che un’impresa sostiene in un Paese straniero è recuperabile. Tuttavia le autorità tributarie negheranno il rimborso IVA se la richiesta non verrà effettuata attraverso la procedura corretta e in conformità con i requisiti formali stabiliti. In genere l'IVA estera viene sostenuta in relazione a spese effettuate all'estero o a fatture pagate nell'ambito della vostra attività corrente. Le procedure per richiedere il rimborso dell'IVA sono essenzialmente due: attraverso la dichiarazione IVA o attraverso un’apposita richiesta di rimborso (Richiesta di Rimborso UE/Ottava direttiva oppure Tredicesima direttiva). Queste due procedure si escludono a vicenda, quindi è necessario assicurarsi di utilizzare quella corretta.

Come richiedere il rimborso dell'IVA?

La regola generale prevede che le imprese registrate nel Paese dove hanno pagato l’IVA debbano recuperare l’eventuale credito d’imposta attraverso la dichiarazione IVA. D’altra parte, le imprese non registrate nel Paese di rimborso dovranno procedere alla richiesta del credito attraverso procedure previste dalle cosiddette Ottava direttiva (per le imprese UE) e Tredicesima direttiva (per imprese extra-UE). La registrazione IVA è necessaria quando si effettuano transazioni imponibili in un determinato Paese. Nel nostro articolo di approfondimento sull’aprire una partita iva in un paese europeo troverete maggiori informazioni sui requisiti di registrazione. Solitamente le registrazioni ai fini IVA non sono facoltative né opzionali: quindi, o un’impresa è tenuta a registrarsi (e a richiedere i propri crediti attraverso la dichiarazione IVA locale) o un’impresa non ha obbligo di registrazione (e dovrà richiedere il rimborso IVA attraverso le procedure previste dall’Ottava o dalla Tredicesima direttiva).

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Richiesta di rimborso attraverso dichiarazione IVA. Rimborso IVA per le imprese non registrate

Se siete un'azienda registrata ai fini IVA in un Paese e l’importo della vostra IVA a credito supera l’importo dell'IVA a debito, siete normalmente autorizzati a richiedere il rimborso dell'IVA alle autorità fiscali. Le condizioni, la frequenza, la modulistica e la scadenza per la richiesta cambiano notevolmente da un Paese all'altro.

A titolo esemplificativo, l'Italia richiede una garanzia bancaria prima di effettuare il pagamento del rimborso. In Spagna, la maggior parte delle aziende può richiedere il rimborso solo una volta all'anno. La Francia prevede un modulo separato ogni volta che viene richiesto un rimborso dell’IVA. Il Regno Unito effettua il pagamento esclusivamente su conti correnti del Regno Unito (anche se c’è la possibilità di richiedere un assegno). La legge polacca impone alle autorità tributarie scadenze molto ristrette per la conclusione della procedura di rimborso, anche se eventuali ispezioni implicano poi ritardi.

Prima di riconoscere il rimborso IVA e approvare il pagamento, le autorità fiscali hanno la facoltà di effettuare un accertamento, al fine di verificare l’effettivo diritto alla detrazione e assicurarsi che tutti i requisiti siano soddisfatti. Tali ispezioni avvengono con maggiore frequenza in alcune giurisdizioni, specialmente quando i crediti sono elevati. Come in ogni accertamento effettuato da parte dell’autorità tributaria, è di primaria importanza fornire risposte complete entro i termini previsti.

È quindi cruciale che la società, prima di avviare qualsiasi procedura, verifichi scrupolosamente i presupposti in base ai quali richiede il rimborso. Ciò eviterà spiacevoli inconvenienti, quali sanzioni o addirittura la mancata possibilità di ottenere il rimborso dell’IVA.

Richiesta di rimborso attraverso l’Ottava e la Tredicesima direttiva: Rimborso IVA per le imprese non registrate

Come anticipato, anche le imprese non registrate in un determinato Stato membro hanno in linea di principio la possibilità di richiedere il rimborso dell’IVA sostenuta in quel territorio. Un'impresa si deve registrare quando pone in essere transazioni imponibili in un determinato Stato. Solitamente la registrazione non è un’opzione: è necessario registrarsi quando si effettuano operazioni imponibili e non è possibile registrarsi quando non lo si fa (in alcuni Paesi come il Regno Unito è eccezionalmente consentita la registrazione volontaria).

Le società stabilite nell'UE recupereranno l'IVA attraverso la cosiddetta Ottava direttiva. Le società non appartenenti all'UE possono richiedere il rimborso dell'IVA attraverso la Tredicesima Direttiva. Tuttavia, non tutte le imprese hanno il diritto di richiedere il rimborso IVA in ogni Stato membro.

L'Ottava direttiva stabilisce una procedura standard in tutti i Paesi dell'UE, che consente alle società stabilite nell’UE di recuperare l'IVA sostenuta in Stati membri dove non sono registrate. Queste società, a condizione che abbiano diritto a richiedere il rimborso dell’IVA, presenteranno una richiesta di rimborso per via elettronica entro il 30 settembre dell'anno successivo. La prima richiesta non implica l’acclusione di documentazione di supporto, ma le autorità del Paese di rimborso potranno richiedere fatture e altri documenti. Anche i termini entro i quali le autorità possono richiedere chiarimenti e documentazione di supporto sono standard per tutti i Paesi. Nonostante il sistema sia unificato, i requisiti informatici per la generazione e l’invio del file contenente la richiesta nel proprio Paese e le successive richieste di chiarimenti effettuate dal Paese di rimborso rendono complicato il recupero dell'IVA senza assistenza.

Le imprese stabilite al di fuori dell'UE possono recuperare l'IVA attraverso la Tredicesima direttiva. La procedura per richiedere questi rimborsi non è standard in tutta l'Unione Europea. I termini per richiedere il rimborso dell’IVA sono diversi, di solito il 30 giugno o il 30 settembre. L'ammissibilità al rimborso richiede talvolta un accordo di reciprocità tra il Paese di rimborso e il Paese extra-UE dove è stabilito il richiedente. Inoltre talvolta è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale locale.

In conclusione, se si richiede il rimborso dell'IVA attraverso l'Ottava o la Tredicesima direttiva, è necessario assicurarsi che non siano state effettuate transazioni imponibili nel periodo di rimborso. Le autorità fiscali verificheranno la vostra supply chain e il trattamento IVA applicato alle vostre fatture e il vostro recupero dell’IVA non verrà approvato in caso emerga l’obbligo di registrarsi da parte della società. Ci sono inoltre possibilità concrete che tale errore implichi l’applicazione di sanzioni per registrazione tardiva, ritardi nell’invio delle dichiarazioni e, potenzialmente, pagamenti tardivi dell’imposta.

Marosa assiste le imprese UE e extra-UE nel recupero dell'IVA in ogni Stato membro. Ci occupiamo dei rimborsi IVA con un approccio multilingue e automatizzato, utilizzando in combinazione le nostre competenze in ambito informatico e fiscale. Contattaci per ulteriori informazioni.


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