Inversione contabile o reverse charge. Possibili scenari


Lista dei Contenuti

  1. Quando applicare l'inversione contabile dell'IVA
  2. Inversione contabile dell'IVA intracomunitaria
  3. Inversione contabile su operazioni domestiche per i fornitori non stabiliti
  4. Inversione contabile su beni e servizi specifici
  5. Inversione contabile sulle operazioni triangolari
  6. Inversione del soggetto passivo in regimi sospensivi e deferimento del pagamento dell’IVA all'importazione

Quando applicare l'inversione contabile dell'IVA

In caso la tua impresa abbia due partite IVA estere, ad esempio una tedesca e una francese, potresti porti la domanda sul perché stiate addebitando l'IVA sulle vostre fatture in Germania ma non in Francia per due forniture apparentemente simili. La risposta spesso risiede nelle regole sull’inversione contabile del soggetto passivo, poiché i singoli Stati membri hanno facoltà di applicare o meno questo meccanismo e di farlo in maniera abbastanza “personalizzata”, seppure all’interno di alcuni limiti delineati dalla direttiva IVA europea. Questo articolo spiega il principio dell'inversione contabile e i diversi scenari in cui si applica tale meccanismo.

Come regola generale, le imprese applicano l'IVA sulle cessioni di beni e prestazioni di servizi e detraggono l'IVA sugli acquisti. Il meccanismo dell'inversione contabile è una deviazione da questa regola; prevede che il fornitore non addebiti l’imposta in fattura e che il cliente paghi e detragga l'IVA contemporaneamente attraverso la propria dichiarazione. Il cliente, tuttavia, pagherà l'importo netto al fornitore al momento della compilazione della dichiarazione IVA, calcolerà manualmente l’imposta applicabile e dichiarerà tale importo contemporaneamente come IVA a credito e IVA a debito. In tal modo l’imposta non avrà alcun impatto a livello di cash flow né sul cliente, né sul fornitore. In alcuni casi, la detrazione totale potrebbe non essere consentita in presenza di regole specifiche.

Questo meccanismo si applica a diversi tipi di operazioni, sia nazionali che intracomunitarie. Riportiamo qui di seguito la lista delle principali fattispecie di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Inversione contabile dell'IVA intracomunitaria

Normally, a business making an intra-Community acquisition of goods is liable to pay the tax under the reverse charge mechanism. The outgoing side of this transaction is called intra-Community supply, which is zero-rated provided all conditions are met.

Regarding services, where the supplier is not-established in the country of the customer and the services fall in the general B2B rule (see article 44 of the VAT Directive), the VAT registered customer is liable to pay the tax (see article 196 of the VAT Directive). This mechanism may even apply where the supplier has a permanent establishment in the country of the customer provided such permanent establishment did not intervene in the transaction.

Esempio

Se la tua impresa è italiana e acquista merci da un fornitore tedesco per un valore totale di 10.000 €, riceverai una fattura senza IVA. Supponendo l’applicabilità dell’aliquota IVA standard, dovrai calcolare l'importo IVA al 22% e riportare nella tua dichiarazione contemporaneamente 2.200 € come IVA a debito e come IVA a credito. Tra gli altri requisiti, la fattura ricevuta dovrà fare riferimento al vostro numero di partita IVA e all'articolo che determina l’esenzione, (per le cessioni intracomunitarie questo è l’art. 138 (1) della direttiva 2006/112/CE).

Inversione contabile su operazioni domestiche per i fornitori non stabiliti

Gli Stati membri possono imporre l'applicazione dell’inversione contabile sulle forniture nazionali di beni e servizi quando il fornitore non è stabilito nei confini nazionali e la transazione si svolge nel Paese del cliente. Questo regime è facoltativo per gli Stati membri e, oltre alla mancanza di insediamento stabile per il fornitore obbligatoria in ogni Paese, ogni giurisdizione è libera di imporre condizioni supplementari.

La libertà di imporre condizioni complica le cose per le società straniere. Qui di seguito alcuni esempi di requisiti per l’applicazione dell'inversione contabile su operazioni domestiche effettuate da fornitori non stabiliti. Come si può vedere in questi tre esempi, i singoli Stati possono determinare condizioni per il cliente, al fine dell’applicabilità del meccanismo.

  • Belgio

  • Requisiti fornitore

    Non stabilito in Belgio

    (non rilevante se il fornitore è registrato o meno ai fini IVA)

  • Requisiti cliente

    Soggetto passivo d'imposta con stabile organizzazione in Belgio; oppure

    Soggetto straniero registrato ai fini IVA con nomina di un rappresentante fiscale

  • Ambito di applicazione

    Tutte le cessioni di beni

    Prestazione di servizi tassabili in Belgio (eccezione alla regola generale per la prestazione di servizi B2B)

  • Francia

  • Requisiti fornitore

    Non stabilito in Francia

    (non rilevante se il fornitore è registrato o meno ai fini IVA)

  • Requisiti cliente

    Registrato ai fini IVA in Francia

    (non rilevante se il cliente è stabilito o meno in Francia)

  • Ambito di applicazione

    Tutte le cessioni di beni

    Prestazione di servizi tassabili in Francia (eccezione alla regola generale per la prestazione di servizi B2B)

  • Spagna

  • Requisiti fornitore

    Non stabilito in Spagna

    (non rilevante se il fornitore è registrato o meno ai fini IVA)

  • Requisiti cliente

    Soggetto passivo d'imposta

    (non rilevante se il cliente è registrato o meno ai fini IVA)

  • Ambito di applicazione

    Tutte le cessioni di beni

    Prestazione di servizi tassabili in Spagna (eccezione alla regola generale per la prestazione di servizi B2B)

Esempio

Se siete una impresa straniera, registrata ai fini IVA in Francia ma senza una sede fissa d’affari nel territorio francese, e acquistate merci localmente per poi venderle a un cliente francese (stabilito in Francia), vi sarà addebitata l'IVA sulla fattura d’acquisto, mentre sarete tenuti all’applicazione dell’inversione contabile sulla fattura di vendita. Pertanto, quando emetterete la fattura di vendita non applicherete l’imposta e indicherete il seguente riferimento: Inversione contabile - Art 194 della direttiva 2006/112/CE. Dovrete riportare detta vendita nella vostra dichiarazione IVA come una cessione non imponibile (casella 7A della vostra dichiarazione IVA francese). Il vostro cliente dovrà invece calcolare manualmente l'importo dell'IVA dovuta applicando la corretta aliquota e riportare tale importo come IVA a credito e IVA a debito nella stessa dichiarazione.

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Inversione contabile su beni e servizi specifici

Il meccanismo dell’inversione contabile può anche essere applicato a cessioni di beni e prestazioni di servizi domestiche, senza che il fornitore debba avere il requisito di non essere stabilito nel territorio nazionale. Tuttavia, l’applicazione del meccanismo in tali circostanze è limitata a specifici beni e servizi, che variano di Paese in Paese.

La direttiva IVA europea consente l’applicazione di questo tipo di inversione contabile per i seguenti beni e servizi 1) gas naturale, elettricità, servizi di riscaldamento e raffreddamento (art. 195 della direttiva IVA); 2) alcune cessioni o prestazioni connesse a beni immobili (cfr. elenco completo all'art. 199 della direttiva IVA); 3) operazioni d’investimento in oro (art. 352 della direttiva IVA); e 4) beni o servizi sensibili alle frodi, comprese le concessioni per l’emissione di gas a effetto serra, telefoni cellulari, dispositivi integrati, cereali e metalli grezzi. Quest'ultimo tipo di inversione contabile (numero 4 nel nostro elenco), deve essere approvato dalla Commissione Europea, in deroga alla regola generale.

Anche le condizioni sono diverse per ogni tipo di merce in ogni Paese. Alcuni Stati membri possono richiedere che entrambe le parti siano stabilite, altri richiedono solo la registrazione del cliente, infine, questo tipo di inversione contabile si applica solo in alcuni Paesi se il fornitore non è stabilito. A titolo esemplificativo, potete trovare sul nostro sito le regole che si applicano in Regno Unito, Germania, Belgio, Francia o Spagna. En este caso podemos dejar los enlajes a los manuales en Ingles, como que en italiano todavía no están disponibles.

Inversione contabile sulle operazioni triangolari

Nel caso di operazioni triangolari, un fornitore nel Paese A fattura un cliente nel Paese B, che successivamente fattura un altro cliente nel Paese C (flusso di fatture). La merce, tuttavia, viene spedita direttamente dal Paese A al paese C (flusso di merci). Se le condizioni per la semplificazione sono soddisfatte, la parte B non è tenuta a registrarsi nel paese C, mentre la parte C è tenuta a pagare l'IVA in base al meccanismo dell'inversione contabile. Si tratta di una regola applicabile in tutta l'UE, ma vi sono alcune eccezioni nel caso in cui la parte B sia già registrata nel Paese A o nel Paese C.

Inversione del soggetto passivo in regimi sospensivi e deferimento del pagamento dell’IVA all'importazione

Come regola generale, l'IVA all'importazione deve essere pagata quando la merce entra nell'Unione Europea. Tuttavia alcuni Stati membri hanno incorporato all’interno del proprio ordinamento alcune semplificazioni che consentono di rinviare il pagamento dell'IVA all'importazione, riducendone o annullandone l’impatto a livello di cash flow. Ciò significa che, invece di pagare l'IVA alla frontiera e detrarla successivamente in dichiarazione, l'importatore pagherà e detrarrà l'IVA contemporaneamente in dichiarazione IVA.

Allo stesso modo quando le merci entrano in regime di sospensione IVA, ad esempio in un deposito doganale, il primo cliente dopo che le merci escono dal regime di sospensione può essere tenuto a pagare l'imposta in base al meccanismo dell'inversione contabile.

Questo tipo di inversione contabile è previsto dall'art. 202 della direttiva IVA europea. Le condizioni per il rinvio del pagamento dell'IVA all'importazione e la contabilizzazione differita dell'IVA all'importazione sono incluse nei nostri manuali sull'IVA; vedi ad esempio Regno Unito, Spagna, Francia, Germania o Belgio.

In Marosa vantiamo una grande esperienza in progetti di consulenza IVA nell’ UE che coinvolgono uno qualsiasi degli scenari sopra citati. Possiamo aiutare la tua impresa in relazione agli adempimenti IVA in qualsiasi Paese europeo. Contattaci per una consulenza gratuita o un preventivo per la gestione delle vostre dichiarazioni.


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