Imposta d’immatricolazione e IVA sull’attività di chartering in Spagna

Attività di chartering in Spagna: IVA e imposta di immatricolazione


L’imposta di immatricolazione è un'imposta indiretta supplementare che grava sulle imbarcazioni acquistate o utilizzate in Spagna. L’imposta si applica esclusivamente ad imbarcazioni private o appartenenti a società che non le utilizzino a fini commerciali. Questa tassa assume particolare rilevanza per le società di chartering straniere, sia per l’aliquota del 12% sia per l’ambiguità della posizione dell’autorità tributaria spagnola in merito alle imprese straniere operanti in questo settore.

L'imposta d’immatricolazione è un’imposta speciale e, in quanto tale, non è regolamentata dalla legge spagnola sull'IVA ma bensì dall’art. 65 della Legge n. 38/1992 (da qui in avanti “LIIEE”), specificamente predisposta per il regime speciale d’imposta che si applica alla vendita di determinati mezzi di trasporto. La tassa di immatricolazione si applica sulla prima immatricolazione di imbarcazioni da diporto, nuove o usate, che superino gli otto metri di lunghezza.

La base imponibile dell'imposta di immatricolazione è determinata a seconda che la nave sia nuova o usata. Nel caso di imbarcazioni nuove, la base imponibile sarà pari all'importo dovuto all'atto dell'acquisto dell'imbarcazione. Nel caso di imbarcazioni usate, la base imponibile sarà invece il valore di mercato al momento del pagamento dell'imposta. L'aliquota d'imposta è generalmente del 12%.

Esenzione dall'imposta di immatricolazione spagnola

Le fattispecie a cui si applica l’esenzione dall'imposta d’immatricolazione sono elencate nell'art. 66 della LIIEE. Secondo questo articolo, le imbarcazioni che vengono utilizzate interamente ed esclusivamente a fini commerciali, come ad esempio il chartering, sono esenti dal pagamento di questa imposta.

L'auto-prestazione di servizi di noleggio, così come il noleggio ad uno stesso cliente per più di 3 mesi nell'arco di 12 mesi, non è considerata attività commerciale ai fini dell'esenzione dall'imposta di immatricolazione.

La definizione di auto-prestazione è inclusa nell'art. 79 della legge sull'IVA. Nel campo del noleggio di imbarcazioni da diporto, si considera che si verifichi auto-prestazione quando il prestatario del servizio è un famigliare o una persona vincolata da un rapporto amministrativo o di lavoro con uno dei soci della Società prestatrice. Tale principio si applica solo a persone fisiche residenti in Spagna e ad imprese stabilite sul territorio spagnolo.

Imposta di immatricolazione per le imprese non residenti

Secondo la legislazione vigente, sono soggette all’imposta di immatricolazione quelle imbarcazioni, nuove o usate, destinate ad essere utilizzate all’interno del territorio spagnolo da persone fisiche o giuridiche residenti in Spagna.

Pertanto un'imbarcazione non è soggetta all'imposta di immatricolazione se viene utilizzata da persone fisiche o giuridiche straniere, non residenti e non stabilite nel territorio spagnolo (cfr. sentenza vincolante COSG-2011-044-DMji).

Definizione di "stabile organizzazione" ai fini dell'imposta di immatricolazione

La LIIEE non contiene né fa riferimento ad una definizione di stabile organizzazione agli specifici fini dell'imposta di immatricolazione. A causa di tale mancanza di disposizioni giuridiche, il concetto deve essere determinato in base all'interpretazione delle norme fiscali e alla giurisprudenza disponibile.

Dalla sentenza V1722-14 si evince che si deve considerare luogo di stabile organizzazione quello in cui si svolge tutta o parte di un'attività economica.

Conseguentemente, "(...) una banchina in territorio spagnolo alla quale si trova attraccata un’imbarcazione da diporto di proprietà di una persona non residente in Spagna non è considerata stabile organizzazione, poiché non costituisce un luogo fisso dal quale si svolge l'attività economica".

Inoltre, la sentenza V0287-11 aggiunge che la navigazione in acque spagnole, sotto il comando di un capitano professionista residente in Spagna e legato da un contratto professionale al soggetto non residente proprietario dell’imbarcazione, non costituisce una stabile organizzazione in Spagna.

Ciononostante, in alcune occasioni (come ad esempio la sentenza V1850-14) le autorità fiscali spagnole hanno fornito un’interpretazione contrapposta, considerando la presenza di una stabile organizzazione in relazione ad un’attività di chartering ricorrente in acque spagnole.

Secondo la nostra esperienza, la definizione di stabile organizzazione ai fini dell'imposta di immatricolazione non è sufficientemente chiara. Si possono infatti verificare circostanze ambigue o addirittura contraddittorie in cui le autorità tributarie assumono una posizione diversa dalla prassi comune.

La nostra conclusione

  • Le imbarcazioni che superano gli 8 metri di lunghezza, utilizzate in Spagna da parte di persone fisiche o giuridiche residenti o aventi una stabile organizzazione in Spagna, devono pagare l'imposta di immatricolazione pari al 12% del valore dell’imbarcazione.
  • Le società di chartering che utilizzano l’imbarcazione interamente ed esclusivamente a fini commerciali sono esenti dall'imposta d’immatricolazione su tale imbarcazione.
  • L'imposta di immatricolazione spagnola non si applica a persone fisiche o giuridiche non residenti e che non abbiano una stabile organizzazione in Spagna.
  • Nel caso in cui le attività di chartering vengano svolte con regolarità, vi è la possibilità che le autorità tributarie considerino la persistenza di una stabile organizzazione in Spagna, il che implicherebbe la soggettività all'imposta di immatricolazione. Le imprese straniere devono valutare la possibilità di chiedere l'esenzione dall'imposta di immatricolazione anche se considerano la loro attività come non stabilita in Spagna.

Come possiamo aiutarvi?

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